Art. 4.
(Gruppo cinematografico pubblico).

      1. Il Gruppo cinematografico pubblico, le cui finalità istituzionali primarie sono di favorire la produzione, la diffusione e la promozione della cultura filmica e, più in generale, audiovisiva, è gestito da una società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata «Cinecittà».
      2. La società Cinecittà, il cui assetto giuridico e il cui controllo sono di competenza del CNC, che ne approva altresì lo statuto, è suddivisa in divisioni alle quali è affidata la realizzazione dei programmi societari. Le divisioni coprono le seguenti aree operative: produzione, distribuzione, esercizio, archivio fotocinematografico, studi e laboratori, nuovi media.
      3. La società Cinecittà, allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali, può favorire la nascita e partecipare a società miste, a capitale pubblico e privato, o acquisire quote azionarie di società già esistenti le cui attività presentano caratteristiche e scopi analoghi a quelli della stessa Cinecittà.
      4. La società Cinecittà detiene le quote di maggioranza della società Cinecittà studios.
      5. La società Cinecittà è gestita da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da sei consiglieri, scelti tra affermate personalità della cultura e delle professioni cinematografiche, in modo da garantire, nel loro insieme, il pluralismo culturale e ideologico. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal CNC che li sceglie all'interno di un elenco di nomi fornito dalle organizzazioni degli autori, dei produttori, dei distributori, degli esercenti, dei critici e giornalisti cinematografici, dell'associazionismo cinematografico, dai sindacati del settore dello spettacolo, entro e non oltre la scadenza del penultimo trimestre precedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Il consiglio di amministrazione elegge al suo

 

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interno il presidente e l'amministratore delegato e decide l'eventuale nomina di un direttore generale. I componenti del consiglio di amministrazione e il presidente non possono essere nominati per più di due mandati. In sede di prima attuazione della presente legge, le organizzazioni e le associazioni di cui al terzo periodo forniscono al CNC l'elenco dei nomi di cui al medesimo periodo entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge.